Chi deve pagare le spese di un atto notarile?

L’articolo 1475 del codice civile prevede che “Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente”.

Peraltro, come detto, è fatta salva la possibilità di stipulare patti in deroga alle previsioni del codice e quindi addossare al venditore il pagamento dei costi notarili.

Il principio generale delle spese

La norma esprime il principio generale secondo il quale il costo dell’atto notarile, comprensivo di imposte, tasse, spese ed onorario, gravano sul soggetto che ha maggior interesse alla conclusione del contratto, in applicazione del quale usualmente le spese della compravendita gravano sul compratore, quelle della donazione sul donatario, quelle della permuta su entrambi i permutanti, quelle della divisione su tutti i condividenti, quelle di un mutuo sul mutuatario, quelle di costituzione della società sui soci fondatori o sulla stessa società, e così via.

La solidarietà di tutti i partecipanti all’atto

Peraltro l’articolo 78 della Legge 16 Febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato) prevede una responsabilità solidale di tutte le parti partecipanti all’atto “le parti sono tenute in solido verso il notaio tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaio può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finchè l’accennato pagamento o, rimborso, non sia stato interamente eseguito” e l’art. 28, ultimo comma, della legge notarile dispone che “il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l’importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell’atto”.

Il principio della solidarietà serve quindi a tutelare il Notaio dai rischi derivabili dalla insolvenza delle parti per gli atti da lui ricevuti in quanto l’attività notarile, svolta nell’ambito di un rigido sistema di controlli pubblici, costituisce esplicazione di un compito delegato dallo Stato: c.d. esercizio privato di pubbliche funzioni.

Dalla natura pubblica del servizio offerto – caratterizzato dall’obbligatorietà della prestazione professionale – discende la rilevanza costituzionale dell’intervento notarile, la cui importanza traspare anche nell’ambito del sistema tributario, con la riscossione delle imposte dovute per gli atti ricevuti.

La rinuncia alla solidarietà delle Banche

Spesso gli Istituti di Credito e le banche inseriscono nei contratti di mutuo una clausola con cui le parti stabiliscono a carico di una di esse l’ onere della parcella notarile.

Tale clausola, se da un lato è del tutto legittima e quindi valida fra le parti, dall’altro non intacca affatto il principio di solidarietà nei confronti del notaio, fatto salvo ovviamente il diritto di rivalsa fra le parti.

Altra cosa è invece la rinuncia da parte del notaio al diritto di solidarietà tra le parti. Tale diritto è senz’altro rinunciabile e infatti è prassi costante di alcune banche far firmare al notaio una dichiarazione extra-contrattuale con la quale egli rinuncia alla solidarietà delle parti in ordine alle spese.

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